Riguardano le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

mentre gli adempimenti di cui all’art. 193 riguardano il trasporto dei rifiuti eseguito da enti o imprese.Inoltre, l’art 4, comma 3, del DM n. 59 del 4 Aprile 2023, prevede che: “Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 il quale dispone che “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico.

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